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Come si calcola correttamente la TARI per le pertinenze delle abitazioni? Ecco la risposta del Ministero dell'Economia

La parte variabile della TARI deve essere computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune. Un calcolo errato può far pagare le famiglie quasi il doppio di quanto effettivamente dovuto.

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Attualmente la tassa sui rifiuti, oggi nota come TARI, è entrata in vigore nel 2014 prendendo il posto della TARES e della TIA.

Questa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.

Il tributo non è dovuto in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Cenni sulle pertinenze civili. Ai sensi dell'art. 817 c.c. "sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima".

Quindi non basta che una cosa sia collegata ad un'altra perché possa parlarsi di pertinenza.

Com'è stato evidenziato dalla Cassazione, in più occasioni, "per la costituzione del vincolo pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 c.c., sono necessari un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nell'effettiva volontà, del titolare del diritto di proprietà, o di altro diritto reale sui beni collegati, di destinazione della res al servizio o all'ornamento del bene principale (Cass. nn. 9911/06, 9563/05 e 13487/99)" (Cass. 21 settembre 2011 n. 19206).

Le regole da seguire in materia di pertinenze sono elencate nei restanti due articoli del codice civile che se ne occupano, vale a dire l'art. 818 e 819 c.c.

Quanto al regime giuridico (art. 818 c.c.) si evidenzia che "gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici.

La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale".

Per quanto attiene, invece, ai diritti dei terzi sulle pertinenze (art. 819 c.c.) la norma precisa che "la destinazione di una cosa al servizio o all'ornamento di un'altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi.

Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri". Quindi le pertinenze sono cose legate ad altre da un vincolo deciso dal proprietario d'entrambe.

Nell'interrogazione n. 5-10764 del 18 ottobre 2017 il ministero dell'Economia chiarisce la corretta modalità di applicazione della Tari per le pertinenze delle abitazioni. La problematica sollevata riguardava una situazione di una superficie complessiva di 150 mq. di cui 100 mq. relativi all'appartamento, 30 mq.al garage e 20 mq. alla cantina, e di un nucleo familiare di 4 persone.

In tale situazione è stato osservato che i comuni talvolta moltiplicano la quota variabile sia in relazione all'appartamento che alle due pertinenze, determinando una tariffa notevolmente più elevata rispetto a quella che risulterebbe considerando la quota variabile una sola volta rispetto alla superficie totale.

A tal proposito, il ministero (richiamando i principi legislativi) ha evidenziato che se una singola utenza è composta ad. es.da un appartamento, un garage e una cantina, la parte variabile va considerata una sola volta e, di conseguenza, un diverso modus operandi da parte dei comuni non trova alcun supporto normativo. Ed ancora, sul punto, il ministero richiama quanto indicato nell'articolo 17, comma 4, del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) -i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI - in ordine agli occupanti le utenze domestiche.

Tale comma, infatti, precisa che «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». Dunque, dall'analisi del citato precetto normativo, si evidenzia un caso particolare, in relazione al quale sono stati forniti chiarimenti in ordine al numero di occupanti da considerare ai fini del calcolo della tariffa, prevedendo la facoltà di considerare le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito, condotti da un occupante persona fisica, alla stregua di utenze domestiche con un solo occupante, nel caso in cui tali immobili siano situati in un comune nel quale il conduttore persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.

Precisazione. Al fin di comprendere meglio la risposta del ministero è importante sottolineare che ai fini della TARI il totale nasce dalla somma di due quote: la fissa, legata ai metri quadrati dell'immobile, e la variabile, che cambia in base al numero dei componenti della famiglia.

Nel dettaglio, dunque, secondo alcuni articoli della stampa specializzata, il calcolo corretto porterebbe a una Tari annua di 391 euro, mentre il calcolo illegittimo determinerebbe una tassa sui rifiuti di 673 euro.

Quindi il calcolo corretto deve sommare i metri quadrati e poi applicare le tariffe. Il calcolo illegittimo, invece, divide l'abitazione dalle sue pertinenze e replica la quota variabile per ognuna di esse: in questo modo le famiglie pagano quasi il doppio di quanto effettivamente dovuto.

In conclusione, in virtù di tutto quanto innanzi esposto, in risposta al caso prospettato dall'interrogazione, secondo il ministero la parte variabile della tariffa va computata solo una volta, considerando l'intera superficie dell'utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso comune.

Da ciò si evidenzia che sono considerate illegittime anche le altre variegate modalità di calcolo utilizzate da diversi Comuni, come quella di considerare le pertinenze come autonome utenze fittiziamente occupate da un numero di occupanti predeterminato dal regolamento comunale.

Fonte:  www.condominioweb.com